|
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 marzo 1998, n. 501
Regolamento
recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a
norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Ritenuto che,
ai sensi del comma 3 del citato articolo 33 della legge n. 675
del 1996, con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della predetta legge, devono essere emanate
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali,
nonché la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato;
Ritenuto che,
ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 675
del 1996, devono essere previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da
1 a 5, della medesima legge, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 13 della legge stessa e per l'invio
della notificazione dei trattamenti di dati personali per via
telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o con altro idoneo sistema;
Considerato che
il regolamento deve disciplinare ulteriori aspetti riguardanti,
tra l'altro, l'inoltro della notificazione per il tramite delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la
misura del contributo spese per l'accesso ai dati personali, la
determinazione delle indennità di funzione del presidente e dei
componenti del Garante, le modalità di svolgimento degli
accessi alle banche di dati, delle ispezioni e delle verifiche,
nonché la custodia di determinati atti e documenti, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7, comma 5, 13, comma 2, 30,
comma 6, e 32, commi 3 e 7, della legge n. 675 del 1996;
Visto
l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
IL GARANTE
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del
presente regolamento si applicano le definizioni elencate
nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende,
altresì:
a)
per "presidente", il presidente del Garante per la
protezione dei dati personali;
b) per
"componenti", i componenti del Garante per la
protezione dei dati personali;
c) per
"Ufficio", l'Ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali.
Art. 2.
Garante
1. Il Garante:
a) determina
gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;
b) nomina,
su proposta del presidente, il segretario generale;
c) definisce
gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del
segretario generale, indica le priorità ed emana le
conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e
per la gestione;
d) assolve
ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 3.
Presidente e
componenti
1. Il
presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il
voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non è
raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il
componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità
di voti, il più anziano di età.
2. Il
presidente rappresenta il Garante, e sulla base degli indirizzi
e dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a):
a)
designa i componenti preposti alla cura di singole questioni;
b) convoca
le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno,
designa i relatori e dirige i lavori;
c) coordina
i rapporti del Garante con il Parlamento e con gli altri
organi costituzionali o di rilievo costituzionale, e
sovraintende alle relazioni con le autorità indipendenti e di
vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità
di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione
europea e del Consiglio d'Europa e con altri organismi
internazionali;
d) promuove
e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di
transigere.
3. Il Garante
nomina un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il
presidente può delegare temporaneamente singole funzioni ad uno
dei componenti.
5. I componenti
curano i rapporti di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, in base alle decisioni del Garante.
Art. 4.
Insediamento
dell'organo e cessazione dei componenti
1. I componenti
dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina,
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo
30, comma 4, della legge.
2. Se ricorre
in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilità di cui
all'articolo 30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un
termine entro il quale l'interessato deve far cessare la
situazione di incompatibilità. La deliberazione è adottata con
l'astensione dell'interessato.
3. Decorso il
termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di
incompatibilità, il Garante dichiara la decadenza del
componente ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge.
4. La durata in
carica del componente decorre dalla data di accettazione della
nomina.
5. I componenti
cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3,
per dimissioni volontarie o per impossibilità a svolgere la
propria attività a causa di un impedimento di natura permanente
o comunque superiore a sei mesi.
6. Le
dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di
comunicazione della loro accettazione da parte del Garante.
L'impedimento permanente di cui al comma che precede è
accertato dal Garante.
7. Nei casi di
cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa
immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.
Art. 5.
Riunioni
1. Il Garante
ha sede in Roma e si riunisce nel luogo indicato nell'atto di
convocazione. Le riunioni possono essere tenute in
videoconferenza.
2. L'ordine del
giorno è comunicato ai componenti entro il secondo giorno che
precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può
essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può
essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti,
se nessuno dei presenti si oppone.
3. Ciascun
componente, indicandone le ragioni, può chiedere la
convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento
all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due
componenti, il presidente la accoglie in ogni caso.
4. Salvi i casi
di urgenza, la competente struttura predispone la documentazione
utile entro il quinto giorno antecedente alla riunione, e
sottopone al segretario generale lo schema delle osservazioni
dell'Ufficio. Le osservazioni e la relativa documentazione sono
formate anche mediante strumenti informatici e telematici e
poste senza ritardo a disposizione del presidente e dei
componenti, unitamente agli eventuali aggiornamenti.
5. Per la
validità delle riunioni del Garante è necessaria la presenza
del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto
è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il
presidente o i componenti, le persone addette all'Ufficio o i
consulenti.
6. Il
segretario generale svolge le funzioni di segretario. Il
presidente può chiamare il segretario generale o altro
funzionario a riferire su singole questioni.
7. Le
deliberazioni, siglate dal relatore, sono sottoscritte dal
presidente e dal segretario generale.
8. Nei casi di
particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la
convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può
adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali
cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione
se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile,
da convocarsi non oltre il trentesimo giorno.
9. La
disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame
dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di
adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31,
comma 1, lettera l), della legge, di approvazione del
documento programmatico di cui all'articolo 24 e del rendiconto,
ovvero allorché occorre disporre accertamenti relativamente ai
trattamenti di cui all'articolo 4 della legge.
Art. 6.
Indennità e
rimborsi
1. Al
presidente compete un'indennità di funzione pari alla
retribuzione (segue la parola "complessiva", non
ammessa al " Visto" della Corte dei conti) in
godimento al primo presidente della Corte di cassazione.
L'indennità per i componenti è pari ai due terzi di quella
spettante al presidente.
2. Al
presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti
a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Capo II
L'UFFICIO
Art. 7.
Il segretario generale
1. All'Ufficio
é preposto il segretario generale che è nominato per un
quadriennio. La nomina può essere rinnovata alla scadenza.
2. Il
segretario generale sovrintende al funzionamento delle strutture
e vigila affinché l'attività dell'Ufficio sia svolta secondo
gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione definiti dal
Garante. A tal fine:
a) verifica
la completezza della documentazione predisposta per le
riunioni del Garante e formula le osservazioni dell'Ufficio;
b) cura
l'esecuzione delle deliberazioni del Garante;
c) coordina
l'attività dei responsabili delle strutture e può
sostituirsi ad essi in caso di inottemperanza alle direttive
impartite; vigila sull'osservanza delle norme e delle
disposizioni di servizio ad esso applicabili; promuove
riunioni periodiche del personale, ai fini di una reciproca
informativa circa il lavoro svolto;
d) esercita,
secondo i criteri e i limiti fissati nel presente regolamento,
i poteri di spesa nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
e) coordina
la partecipazione del personale dell'Ufficio a gruppi di
lavoro e a comitati, adotta gli atti opportuni per assicurare
che l'Ufficio operi, di regola, mediante strumenti informatici
e telematici.
Art. 8.
Organizzazione
interna
1. (Precedono
le parole "Con il regolamento interno", non ammesse al
" Visto" della Corte dei conti) il Garante
definisce l'organizzazione dell'Ufficio secondo i seguenti
criteri:
a)
determinare le competenze di ciascuna struttura sulla base
della omogeneità e della organicità delle funzioni;
b) garantire
la speditezza della azione amministrativa, evitando la
frammentazione di procedure e favorendo il coordinamento delle
strutture;
c) organizzare
le strutture secondo criteri di flessibilità per consentire
sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il
perseguimento di specifici obiettivi anche mediante la
utilizzazione di professionalità esterne nei modi di cui
all'articolo 33, comma 4, della legge.
2. (Comma
non ammesso al " Visto" della Corte dei conti).
Art. 9.
(Articolo non
ammesso al " Visto" della Corte dei conti)
Art. 10.
Custodia degli
atti riservati
1. Con
provvedimento del Garante è istituita una segreteria di
sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti
acquisiti ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, della legge.
Alla segreteria è preposto il segretario generale e un numero
di addetti all'Ufficio non superiore a cinque unità, assegnati
tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche
attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai
trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
della legge è regolato dal Garante in conformità ai
criteri ossevati per le segreterie di sicurezza presso le
amministrazioni dello Stato.
Art. 11.
Diritti di
segreteria
1. Il Garante
stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei diritti di
segreteria inerenti ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione
e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei
relativi costi di gestione, nonché le modalità del loro
pagamento, tenendo conto del disposto dell'articolo 12. Per la
riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Capo III
REGISTRO GENERALE DEI
TRATTAMENTI
Art. 12.
Notificazioni
1. Le
notificazioni previste dalla legge sono effettuate, di regola,
su supporto informatico, utilizzando modelli conformi allo
schema predisposto dal Garante. Il Garante favorisce la
disponibilità dei modelli, in particolare presso i pubblici
esercizi, anche sulla base di convenzioni stipulate dal Garante
con enti, associazioni di categoria e privati. Una volta
predisposta, la notificazione su supporto informatico è
sottoscritta dal titolare e dal responsabile anche sul supporto
cartaceo sul quale deve essere riprodotta. Entrambi i supporti
sono trasmessi al Garante mediante unica lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o consegna a mani proprie
nell'Ufficio.
2.
Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti
previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il Garante individua la data a decorrere dalla quale la
notificazione può essere effettuata anche per via telematica,
sulla base dei modelli di cui al comma 1 resi disponibili anche
mediante strumenti telematici. La notificazione è trasmessa
mediante un servizio di posta elettronica o altro servizio
indicato dal Garante, idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione
della notificazione anche per mezzo di un messaggio di conferma.
3. La
notificazione è effettuata avvalendosi dei modelli di cui al
comma 1 anche quando è redatta su supporto cartaceo, ed è
trasmessa al Garante mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante consegna a mani proprie nell'Ufficio.
4. Anche quando
il titolare effettua la notificazione con l'assistenza delle
rappresentanze di categoria dei piccoli imprenditori e degli
artigiani, ovvero di ordini professionali, oppure per il tramite
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
la notifica si considera avvenuta:
a) nei
casi di cui ai commi 1 e 3, nel giorno indicato nell'avviso di
ricevimento o nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio;
b) nel
caso di cui al comma 2, nel giorno della avvenuta ricezione.
5. La
notificazione può essere effettuata per il tramite delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, della legge, sulla base dei modelli
predisposti dal Garante tenendo conto della modulistica
approvata con decreto del Ministro dell'industria, commercio,
artigianato e agricoltura 7 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 febbraio 1996, n. 37,
supplemento ordinario n. 27. Anche in tal caso la notifica si
intende avvenuta nel giorno di ricezione da parte dell'Ufficio.
6. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento all'evoluzione delle nuove tecnologie.
7.
Nell'individuare l'ammontare dei diritti di segreteria per la
notificazione il Garante tiene conto anche delle forme
semplificate introdotte in attuazione dell'articolo 1, comma 1,
lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
I medesimi diritti:
a) sono
corrisposti mediante versamento diretto o postale nei casi di
cui ai commi 1 e 3;
b) sono
ridotti della metà nel caso di cui al comma 2;
c) nel
caso di cui al comma 5, sono versati secondo le modalità
stabilite dal predetto provvedimento, con il quale è
individuato anche il rimborso spese forfettario alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 13.
Tenuta e
consultazione del registro
1. Il Garante
istituisce il registro generale di cui all'articolo 31 della
legge, e vi include le notizie inserite nelle notificazioni
ricevute.
2. Il registro
è accessibile gratuitamente a chiunque senza particolari
formalità, presso l'Ufficio ovvero mediante terminale ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, della legge. Il Garante può
autorizzare altre forme di consultazione per via telematica, e
può effettuare ricerche qualora il tenore della richiesta
permetta di risalire agevolmente alle notizie oggetto di
interesse.
3. Il Garante
può individuare limiti e modalità per la consultazione
relativa alla descrizione generale concernente le misure di
sicurezza indicate nella notificazione.
4. I dati
estratti in sede di consultazione possono essere trattati
unicamente per finalità di applicazione della normativa in
materia di protezione dei dati.
5. Il materiale
informativo trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43,
comma 1, della legge è utilizzato per le opportune verifiche e
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
Capo IV
AUTORIZZAZIONI,
ACCERTAMENTI E DIVIETI
Art. 14.
Autorizzazioni
1. I
provvedimenti del Garante che anche su richiesta autorizzano il
trattamento di dati relativamente a determinate categorie di
titolari o di trattamenti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Garante ne cura la
conoscenza tra il pubblico ai sensi dell'articolo 31 della
legge.
2. Nel caso in
cui una richiesta di autorizzazione riguardi un trattamento che
è oggetto di un provvedimento adottato ai sensi del comma 1, il
Garante può provvedere comunque sulla richiesta qualora le
specifiche modalità del trattamento lo giustifichino.
3. La richiesta
di autorizzazione è trasmessa al Garante nei modi di cui
all'articolo 12 ovvero mediante telefax, utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante. L'autorizzazione può
essere rilasciata anche mediante telefax.
4. Qualora il
richiedente sia stato invitato dal Garante o dall'Ufficio a
fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
trenta giorni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza
di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
6. (Comma
non ammesso al " Visto" della Corte dei conti).
Art. 15.
Accertamenti
1. Qualora vi
sia l'assenso scritto ed informato del titolare o del
responsabile, gli accertamenti di cui all'articolo 32, comma 2,
della legge possono essere eseguiti anche senza l'autorizzazione
di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Gli accessi
alle banche dati, le ispezioni e le verifiche di cui
all'articolo 32 della legge effettuati presso il titolare o il
responsabile sono eseguiti dandone informazione al responsabile
o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati del
trattamento.
3. Salvo che
per i trattamenti di cui all'articolo 4 della legge,
l'autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge può
essere richiesta anche dal presidente ai sensi dell'articolo 5,
comma 8.
4. Salvo sia
diversamente disposto nel decreto di autorizzazione di cui
all'articolo 32, comma 3, della legge, l'accertamento non può
essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può
essere eseguito anche con preavviso qualora ciò possa
facilitarne l'esecuzione.
5. I soggetti
interessati, ai quali è consegnata copia dell'autorizzazione
del presidente del tribunale, devono prestare la collaborazione
necessaria per l'esecuzione dell'accertamento. L'accertamento è
eseguito anche in caso di rifiuto e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare.
6.
L'accertamento può essere eseguito anche dal personale
dell'Ufficio munito di documento di riconoscimento, assistito,
ove necessario, da consulenti ai sensi dell'articolo 33, comma
4, della legge, ovvero da altro organo dello Stato di cui il
Garante si avvalga ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della
legge medesima. I soggetti predetti possono procedere a rilievi
e ad operazioni tecniche e possono estrarre copia di ogni atto,
dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o
per via telematica.
7.
All'accertamento possono assistere persone indicate dal titolare
o dal responsabile. Dell'accesso è redatto sommario processo
verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni
dei presenti.
8. Le
informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo possono essere trasmessi anche mediante telefax.
Art. 16.
Segnalazioni e
divieti
1. Prima di
impartire taluno dei divieti o delle segnalazioni previsti, in
particolare nel caso di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c)
ed l), della legge, il Garante può invitare
il titolare o il responsabile, anche in contraddittorio con gli
interessati, ad effettuare il blocco.
2. I
provvedimenti di divieto, quando per il numero o per la
complessità degli accertamenti i destinatari non siano
facilmente identificabili, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo V
DIRITTI
DELL'INTERESSATO
Art. 17.
Accesso ai dati
personali
1. La richiesta
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), n.
1), della legge può essere avanzata anche per il tramite degli
incaricati del trattamento, senza formalità ed anche
verbalmente.
2.
L'interessato deve dimostrare la propria identità, anche
esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce su incarico dell'interessato deve inoltre
esibire o allegare copia della procura o della delega recante
sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. Nei casi
previsti dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la autenticazione non è necessaria. Se l'interessato è
una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
3. La richiesta
può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o
telefax. Si applica anche per la richiesta l'articolo 12, comma
6.
4.
L'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia.
5. Salvo che la
richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o ad una
specifica banca dati, la comunicazione o il riscontro
all'interessato devono comprendere tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
6. I dati sono
estratti a cura del responsabile o degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici
o comunque automatizzati, sempreché in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità
e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto
cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
7. Qualora, a
seguito della richiesta di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
c), n. 1), della legge, non risulti confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, il contributo
spese che può essere richiesto non può eccedere i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico, e non può comunque superare l'importo di lire
ventimila. Il contributo è determinato forfettariamente in
L.5.000 qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o
comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma
verbale.
8. Il
contributo di cui al comma 7 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro dal quale risulta l'inesistenza dei dati e
comunque non oltre cinque giorni.
9. Ai fini di
una più efficace applicazione dell'articolo 13 della legge, i
titolari dei trattamenti adottano le opportune misure volte, in
particolare:
a) ad
agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto della
definizione di "dato personale" contenuta
nell'articolo 1 della legge;
b) a
semplificare per quanto possibile le modalità per il
riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi, anche
nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pub blico di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si applicano anche
agli altri casi disciplinati dall'articolo 13 della legge, nei
quali, tuttavia, non è dovuto alcun contributo spese.
Capo VI
RICORSI
Art. 18.
Presentazione e
contenuto del ricorso
1. Il ricorso,
ai sensi dell'articolo 29 della legge, è presentato o trasmesso
al Garante a mezzo piego raccomandato o nei modi di cui
all'articolo 12, comma 2, e deve contenere:
a) il
nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o
la residenza o la sede del ricorrente, del titolare e, ove
conosciuto, del responsabile;
b) il
nome dell'eventuale procuratore speciale e il domicilio
eventualmente eletto;
c) l'indicazione
del provvedimento richiesto, nonché della data della
richiesta al responsabile ovvero del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permetta di prescindere dalla richiesta
medesima;
d) gli
elementi posti a fondamento della domanda;
e) la
sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale
autenticata nelle forme di legge.
2.
L'autenticazione non è richiesta qualora la sottoscrizione sia
apposta presso l'Ufficio o da un procuratore speciale iscritto
all'albo degli avvocati e al quale la procura sia stata
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile. L'autenticazione non è richiesta qualora il ricorso sia
trasmesso mediante taluno dei servizi di cui all'articolo 12,
comma 2, a partire dalla data ivi indicata.
3. Al ricorso
sono allegate l'eventuale procura, la copia della richiesta
avanzata al responsabile e la prova del versamento dei diritti
di segreteria.
4. Al ricorso
è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione, nonché l'indicazione di un recapito che permetta
di inviare comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale
anche tramite telefax, telefono o indirizzo di posta
elettronica.
5. Il Garante
determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 19.
Inammissibilità
1. Il ricorso
è dichiarato inammissibile:
a) quando
proviene da un soggetto non legittimato;
b) nei
casi previsti dall'articolo 29, commi 1 e 2, della legge;
c) qualora
difetti di taluno degli elementi indicati nell'articolo 18,
commi 1 e 3, salvo che il ricorrente o il procuratore speciale
non lo abbiano regolarizzato, anche su invito dell'Ufficio ai
sensi del comma 5 dell'articolo 18, entro tre giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In
tal caso, il ricorso si considera presentato all'atto della
regolarizzazione.
Art. 20.
Procedimento
1. Fuori dei
casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato a cura dell'Ufficio al
titolare e al responsabile, con l'avvertimento della facoltà di
aderirvi spontaneamente entro tre giorni dalla sua
comunicazione.
2. In caso di
adesione spontanea, è dichiarato il non luogo a provvedere. Nel
medesimo caso, se vi è stata previa richiesta del ricorrente,
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti
a carico della controparte, è determinato in misura forfettaria.
3. La
comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche al ricorrente
e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e
documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono
essere sentiti in contraddittorio, anche dal relatore o dal
responsabile del procedimento o mediante videoconferenza.
4. Il
provvedimento che dispone una perizia ai sensi dell'articolo 29,
comma 3, della legge precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti, le
quali possono presenziare alle operazioni personalmente o
tramite procuratori o consulenti. Il provvedimento dispone
inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
5. Nel
procedimento, il titolare e il responsabile possono essere
assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
6. Il
provvedimento anche provvisorio o di rigetto adottato dal
Garante è comunicato alle parti entro tre giorni presso il
domicilio eletto o, in mancanza, presso quello indicato nel
ricorso o nelle memorie.
7. Il
provvedimento di cui all'articolo 29, comma 5, della legge può
essere adottato anche prima della comunicazione di cui al comma
1 del presente articolo.
8. Se vi è
l'assenso delle parti, il termine di cui all'articolo 29, commi
4 e 5, della legge può essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori venti giorni.
9. Se vi è
stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
espresso che definisce il procedimento determina in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso posti a carico, anche in parte, del soccombente.
10. I
provvedimenti di accoglimento o di rigetto sono pubblicati ai
sensi dell'articolo 21 previa omissione, anche a richiesta
dell'interessato, delle relative generalità. I medesimi
provvedimenti possono essere comunicati alle parti anche
mediante telefax.
11. Qualora
sorgano difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, della legge,
il Garante, sentitele parti ove richiesto, dispone le modalità
di attuazione avvalendosi, ove necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21.
Bollettino e quesiti
1. Il Garante
promuove la pubblicazione di un Bolletino nel quale sono
riportati, previa omissione, anche a richiesta dell'interessato,
delle relative generalità, i provvedimenti più significativi,
gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità,
e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti;
2. Il
Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti
telematici.
3. Il Garante
cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'articolo 40
della legge, in particolare mediante il Bollettino, e ne agevola
la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.
Art. 22.
Rappresentanza e difesa
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio
del Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato.
Capo VIII
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 23.
Contabilità speciale
1. Alle spese
di funzionamento del Garante, ivi comprese quelle dell'Ufficio,
si provvede mediante apertura di una contabilità speciale
presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
intestata al Garante.
2. La
contabilità speciale è alimentata mediante mandati,
commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità
speciale, tratti sul fondo di cui all'articolo 33, comma 2,
della legge.
3. Alla
contabilità speciale di cui al comma 1 affluiscono anche le
somme corrisposte a titolo di pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 33, comma 3, della legge o a
qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti.
4. Il Garante
può stipulare apposita convenzione con soggetti pubblici e
privati, al fine di disciplinare, sulla base di criteri di
semplicità e di speditezza, le modalità di versamento delle
somme di cui al comma 3.
Art. 24.
Programmazione
finanziaria
1. Le spese
sono disposte sulla base di un documento programmatico che
fissa, all'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da
raggiungere e i criteri di massima da osservare nello
svolgimento dell'attivita istituzionale.
Art. 25.
Spese e pagamenti per
beni e servizi
1. Salvo quanto
disposto nei successivi articoli in materia di procedure
contrattuali, le iniziative di spesa per la fornitura di beni e
servizi sono deliberate dal Garante o, sulla base dei criteri
stabiliti dal Garante, dal presidente.
2. Alle spese
di cui al comma 1 provvede il presidente o, per sua delega, il
segretario generale, sulla base dei criteri stabiliti dal
Garante.
Art. 26.
Pagamenti
1. I pagamenti
da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal
presidente o, per sua delega, dal segretario generale o da altro
dirigente.
2. Sugli ordini
di pagamento emessi dal presidente, dal segretario generale o
dal dirigente di cui al comma 1, è apposto, prima
dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio
amministrazione e contabilità.
Art. 27.
Conservazione delle
somme
1. Le somme
versate sulla contabilità speciale non erogate alla chiusura
dell'esercizio finanziario possono essere conservate per
effettuare i pagamenti fino al termine dell'esercizio
successivo. Alla chiusura di tale esercizio il Garante può
individuare le somme relative a programmi già deliberati che
possono essere ulteriormente conservate per il biennio
successivo.
Art. 28.
Spese per i servizi in
economia
1. Per le spese
occorrenti all'affitto e alla manutenzione dei locali,
all'acquisto e alla manutenzione di mobili, arredi e impianti
tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai servizi
dell'economato, il presidente può autorizzare
l'economo-cassiere ad effettuare spese di importo non superiore
a lire dieci milioni, ai migliori prezzi correnti.
2. Gli
assuntori e i fornitori devono prestare, se richiesti, idonea
cauzione.
3. Per quanto
non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al
comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento per i servizi in economia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 29.
Servizio di cassa
interno
1. Il
presidente può autorizzare, previa determinazione del Garante,
l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di
economo-cassiere è conferito, su proposta del segretario
generale, ad un dipendente in servizio presso il Garante, per un
periodo non superiore a due anni. L'incarico è rinnovabile per
non più di tre volte consecutive.
2.
L'economo-cassiere, posto funzionalmente alle dipendenze del
segretario generale, può essere dotato all'inizio di ciascun
anno finanziario, con determinazione del presidente, di un fondo
non superiore a lire venti milioni, reintegrabile durante
l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già
spese. Con tale fondo si può provvedere, di norma, al pagamento
delle spese minute di ufficio, delle spese per piccole
riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese
postali o di vetture nonché delle spese per i trasporti e per
l'acquisto di carburante, giornali e pubblicazioni periodiche.
3. Possono
gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di
viaggio e di indennità di missione e delle spese di
rappresentanza, nonché le spese per la pubblicazione di bandi
ed altri avvisi sulle Gazzette Ufficiali, sulla stampa
quotidiana e su altri bollettini periodici, ove non sia
possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di
pagamento tratti sulla contabilità speciale.
4. Nessun
pagamento può essere effettuato con il fondo a disposizione
senza il visto del responsabile del servizio amministrazione e
contabilità.
Art. 30.
Economo-cassiere
1.
L'economo-cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e
accerta la regolarità formale delle relative determinazioni di
pagamento; è altresì responsabile del numerario e di ogni
altro valore affidatogli.
2.
L'economo-cassiere tiene:
a) un
registro di cassa per le operazioni di entrata e di uscita dal
quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i
pagamenti effettuati nella giornata e il fondo di cassa
esistente alla chiusura della cassa;
b) un
registro dei valori e dei titoli in deposito.
3. Il denaro e
i valori sono custoditi in cassaforte. Non possono essere
depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che
non siano di pertinenza degli uffici.
Art. 31.
Situazione di cassa
1. Il
responsabile del servizio di amministrazione e contabilità
provvede mensilmente alla ricognizione materiale del denaro e
dei valori custoditi nella cassa, sulla base della situazione di
cassa compilata dall'economo-cassiere mediante apposito verbale.
Art. 32.
Inventari
1. Dei beni
acquistati o dati in uso al Garante sono redatti appositi
inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in
conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni
dello Stato.
Art. 33.
Manutenzione dei beni
1.
L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario e
provvede direttamente alla manutenzione dei beni, degli
arredamenti e dei materiali in dotazione all'Ufficio; vigila,
altresì, sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
2. Ai fini di
cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene:
a) un
registro d'inventano per i mobili e le attrezzature in
dotazione all'Ufficio;
b) un
registro di carico e scarico per il materiale di facile
consumo.
Art. 34.
Elenco indicativo delle
spese di funzionamento
1. Sul fondo
per le spese di funzionamento del Garante gravano le seguenti
spese:
a) le
indennità spettanti al presidente e ai componenti, nonché al
segretario generale;
b) gli
stipendi, le indennità e gli altri assegni fissi spettanti al
personale in servizio presso l'Ufficio;
c) i
compensi per il lavoro straordinario e quelli incentivanti la
produttività;
d i
compensi ai consulenti e alle società di consulenza, (seguono
alcune parole non ammesse al " Visto" della Corte
dei conti);
e) le
indennità e i rimborsi-spese per missioni svolte anche dal
presidente e dai componenti nel territorio nazionale e
all'estero;
f) le
spese postali e per servizi telegrafici, telefonici e
telematici, nonché le altre spese inerenti al servizio di
corrispondenza;
g) le
spese di locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei
relativi impianti, nonché per l'acquisto, il noleggio e la
manutenzione di autoveicoli, carburante e lubrificante;
h) le
spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili ed arredi,
per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine per
scrivere e per calcolo, di apparecchiature telefoniche e
televisive, di registrazione del suono e delle immagini, di
fotoriproduzione e di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
i) le
spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste ed altre
pubblicazioni, nonché per la pubblicazione del Bollettino di
cui all'articolo 21;
1) le
spese relative all'organizzazione o alla partecipazione ad
incontri di studio, convegni e seminari di aggiornamento
professionale, congressi, mostre ed altre manifestazioni;
m) le
spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;
n) le
spese casuali;
o) le
spese di rappresentanza, da effettuarsi sulla base dei criteri
e delle istruzioni impartite dal Garante;
p) le
spese per interventi assistenziali nei confronti del
personale;
q) ogni
altra spesa necessaria al funzionamento dell'Ufficio.
2. Per spese di
rappresentanza, di cui al comma 1, lettera o), si
intendono quelle finalizzate a soddisfare le esigenze del
Garante e dell'Ufficio di manifestarsi all'esterno e di
intrattenere pubbliche relazioni con altri soggetti nell'ambito
dei propri fini istituzionali. Sono comunque da considerarsi
tali:
a) piccoli
doni, quali targhe, medaglie, libri, oggetti simbolici a
personalità italiane e straniere o a componenti di
delegazioni straniere in visita al Garante, oppure in
occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o
delegazioni ufficiali del Garante e dell'Ufficio;
b) omaggi
floreali o necrologi;
c) consumazioni
in occasione di incontri di lavoro con personalità estranee
al Garante o in occasione di visite ufficiali presso il
Garante di componenti di missioni di studio italiani e
stranieri.
3. Per le spese
di cui al comma 1, relative all'acquisto di beni e servizi, non
è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello
Stato.
Art. 35.
Rendiconto e controllo
della gestione
1. Entro il 31
marzo di ciascun anno, il servizio amministrazione e contabilità
predispone il rendiconto delle spese deliberate e di quelle
pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione
del Garante.
2. Il
rendiconto, vistato dal segretario generale, articolato
funzionalmente sulla base dei programmi degli obiettivi indicati
negli articoli 2 e 24, in modo da consentire un controllo
adeguato della gestione ed una corretta programmazione
finanziaria dell'azione del Garante. In caso di necessità, le
direttive generali di cui all'articolo 2 possono essere
integrate dal Garante anche in corso di esercizio.
3. Entro il 30
aprile, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione
illustrativa del presidente, é trasmesso alla Corte dei conti
per il controllo consuntivo di cui all'articolo 33, comma 2,
della legge, per il tramite della Ragioneria centrale presso il
Ministero del tesoro.
4. (Comma
non ammesso al " Visto" della Corte de conti).
Art. 36.
Norme contrattuali di
carattere generale
1. Le
disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si
applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa
comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. Ai lavori,
agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture,
alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai servizi in
genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le
procedure e le norme contenute nel presente regolamento.
3. I contratti
sono stipulati di regola nelle forme del diritto privato, anche
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
La forma dei contratti è in ogni caso quella scritta.
4. Il Garante
delibera ed approva i contratti. Tali poteri possono essere
delegati al presidente e al segretario generale, nei limiti di
valore stabiliti dal Garante.
5. I contratti
devono avere termine e durata certi e non possono comunque
superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi i
casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella
relativa delibera di autorizzazione della spesa.
6. Salvo quanto
diversamente disposto per legge, la valutazione della congruità
dei prezzi è compiuta dal Garante o dai soggetti di cui al
comma 4 previa acquisizione del parere di una commissione
costituita con provvedimento del Garante stesso. Per lavori di
particolare complessità tecnica, può essere acquisito il
parere di organi tecnici delle amministrazioni dello Stato. Per
i contratti di importo compresi tra i 5 milioni e i 100 milioni
di lire, il Garante o i soggetti di cui al comma 4 possono
acquisire un parere sulla congruità dei prezzi da parte di una
commissione permanente composta prevalentemente da funzionari
interni. Ai soli componenti esterni delle anzidette commissioni,
se presenti, possono essere corrisposti compensi determinati di
volta in volta dal presidente in rapporto alla durata e alla
rilevanza delle prestazioni. Il parere di congruità non è
richiesto per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze di
cui al successivo articolo 45.
7. Nei
contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e
ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni
convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione
continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati
espressamente per legge, il Garante può riservarsi la facoltà
di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di
condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale
clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria
congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.
8. Fermo
restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o
l'affidamento di lavori di particolare complessità sono
effettuati dal Garante sulla base di un progetto esecutivo
recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori.
Il costo così definito può essere aumentato solo per causa di
forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti
eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In
tal caso, non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi
senza il preventivo assenso scritto da parte del Garante o,
previa delega nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, da
parte del presidente o del segretario generale. In ogni caso
l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei
prezzi, è disciplinato dalle norme vigenti in materia per le
amministrazioni dello Stato.
9. Oltre alle
anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in
acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni
forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la
corresponsione di interessi e provvigioni a favore
dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente
anticipate per l'esecuzione del contratto.
10. Deve essere
osservato il principio della non discriminazione in base alla
nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea.
Art. 37.
Procedure contrattuali
1. Ai lavori,
alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare
disciplinate dalle successive disposizioni di cui al presente
regolamento.
2. Le procedure
contrattuali possono essere "aperte" (pubblico
incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto
concorso) e "negoziate" (trattativa privata).
3. Salvo che il
Garante ritenga più vantaggioso il ricorso alla procedura
"aperta", le gare si svolgono seguendo, di norma, la
procedura "ristretta".
Art. 38.
Procedura aperta
1. Nella
procedura "aperta" (pubblico incanto) possono
presentare offerta tutti i soggetti interessati. I concorrenti
devono documentare i requisiti di partecipazione richiesti dal
bando di gara.
Art. 39.
Procedura ristretta
1. Nella
procedura "ristretta" (licitazione privata e appalto
concorso) sono invitati a presentare la propria offerta solo i
concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione
alla gara, abbiano dimostrato la propria capacità tecnica,
economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta.
Il bando può prevedere che alcuni requisiti siano comprovati
mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di
produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale
aggiudicazione.
2. La selezione
dei concorrenti da invitare alla gara, nell'ambito di coloro che
hanno presentato domanda di partecipazione, è effettuata da una
commissione nominata all'uopo dal presidente, o, su sua delega,
dal segretario generale. All'esito della selezione è comunque
assicurata una partecipazione che consenta un'adeguata
concorrenza.
3. Ai
concorrenti selezionati è inviata la lettera di invito a
presentare, entro termini specificati, la propria offerta
tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato
tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto tra il
Garante e l'aggiudicatario.
4. Per lo
svolgimento della procedura ristretta è necessaria la presenza
di almeno due offerte valide.
Art. 40.
Criteri di
aggiudicazione
1. Nel bando di
gara sono specificati i criteri di aggiudicazione seguiti dal
Garante e che sono, alternativamente, i seguenti:
a) in
caso di pubblico incanto, al prezzo più alto se si tratta di
contratti attivi, ovvero al prezzo più basso se si tratta di
contratti passivi;
b) in
caso di licitazione privata, al prezzo più basso qualora il
capitolato tecnico sia molto particolareggiato e, comunque,
tale da identificare inequivocabilmente la prestazione che il
Garante intende ricevere;
c) in
caso di licitazione privata e di appalto concorso, all'offerta
più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico, qualora
nel capitolato tecnico siano contenute solo prescrizioni di
massima e si ritenga conveniente, quindi, avvalersi della
collaborazione e dell'apporto di competenza tecnica ed
esperienza specifica da parte dell'offerente per
l'elaborazione del progetto definitivo. In tal caso nel bando
di gara sono indicati, in ordine decrescente di importanza,
gli elementi presi in considerazione per la valutazione
comparativa delle offerte.
Art. 41.
Procedura negoziata
1. E' ammessa
la procedura negoziata (trattativa privata) nei seguenti casi:
a) quando,
a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo,
l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b) per
la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi
quelli del settore informatico, e l'esecuzione di lavori che
una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti
tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando
l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da
privativa industriale;
c) per
la locazione d'immobili;
d) quando
l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti
e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze
imprevedibili, o quando la particolare natura e le
caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni anche in
relazione ad esigenze di sicurezza o di segretezza dei lavori,
ovvero quando la necessità di far eseguire le prestazioni a
spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non
consentano l'indugio della gara;
e) per
lavori complementari non considerati nel contratto originario
o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili
all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che
siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente
o economicamente separabili dalla prestazione principale,
ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per
il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il
loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario;
f) per
l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al
completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di
quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori
costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il
cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà
o incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti non
può superare, come norma generale, i tre anni;
g) per
l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi
amministrati o sorvegliati;
h) quando
trattasi di contratti di importo non superiore a 200 milioni
di lire, con esclusione dei casi in cui detti contratti
costituiscano ripetizione, frazionamento o completamento di
precedenti lavori o forniture;
i) quando
trattasi di contratti di assicurazione.
2. Nei casi
indicati alle lettere a), d), h) ed i) del comma 1
devono essere interpellate più imprese o ditte, persone od enti
e, comunque, non inferiori a tre.
Art. 42.
Transazioni
1. Per la
definizione delle transazioni di importo superiore a lire 100
milioni il presidente richiede il parere preventivo
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 43.
Collaudi e verifiche
1. Tutti i
lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme
stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale
può prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.
2. Il collaudo
è effettuato in forma individuale e collegiale dal personale
addetto all'ufficio in possesso della competenza tecnica
necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da
consulenti appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori
è effettuata dal presidente per lavori e forniture d'importo
superiore a lire 500 milioni ovvero in caso di nomina di
consulenti, e dal segretario generale negli altri casi.
3. Il collaudo
non può essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o
sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato
all'aggiudicazione del contratto o alle relative forniture.
4. Nel caso in
cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150
milioni di lire, l'atto formale di collaudo può essere
sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato
dal responsabile del servizio o da altro dipendente
appositamente incaricato.
5. Per
l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle
forniture di cui ai commi precedenti, relativamente ai quali non
sia possibile procedere al collaudo secondo le modalità e i
criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la
consegna procede ad una verifica della regolarità e della
corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli
ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta
apposita attestazione.
Art. 44.
Adeguamento limiti di
somma
1. I limiti di
spesa e di somma indicati nei precedenti articoli sono
aggiornati annualmente, con deliberazione del Garante, in base
alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Art. 45.
Studi, ricerche,
consulenze e prestazioni professionali
1. In sede di
applicazione dell'articolo 33, comma 4, della legge, possono
essere stipulati anche contratti con liberi professionisti, con
dipendenti pubblici o con esperti di qualificata esperienza, nei
limiti e alle condizioni previsti dalle rispettive norme di
stato giuridico, con persone giuridiche pubbliche e private e
con associazioni. Tali contratti, della durata massima di un
anno, possono essere rinnovati per non più di tre volte.
2. I compensi
per i consulenti iscritti ad albi professionali sono
corrisposti, anche nei modi di cui all'articolo 28, comma 1,
sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative
categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o
per i dipendenti pubblici, i compensi sono stabiliti di volta in
volta dal segretario generale, in rapporto alla durata e alla
rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti
nell'apposito tariffario preventivamente approvato dal Garante,
da richiamarsi nel relativo disciplinare di incarico.
Art. 46.
Norme transitorie e di
rinvio
1. In deroga a
quanto previsto nell'articolo 27, per gli esercizi finanziari
relativi al 1997 e al 1998, le disposizioni del medesimo
articolo si applicano anche in riferimento alle somme versate
sulla contabilità speciale, non deliberate dal Garante entro la
chiusura di ciascun esercizio finanziario, limitatamente alle
spese di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), g), h),
i), 1) ed m).
2. Per quanto
non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme
della legge e del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto
compatibili.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 31 marzo 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro
di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro
del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
NAPOLITANO,
Ministro
dell'interno
Visto, il
Guardasigilli: FLICK
In conformità
di quanto deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza
del 23 luglio 1998, il suesteso atto è stato registrato alla
Corte dei conti il 27 luglio 1998, Atti di Governo, registro n.
114, foglio n. 1, con esclusione: dell'art. 6, comma 1;
dell'art. 8; dell'art. 9; dell'art. 14, comma 6; dell'art. 34,
comma 1, lettera d) (da
"nonché quelli" alla fine); dell'art. 35, comma 4.
Le sezioni
riunite della Corte dei conti, con delibera n. 1/E/99, hanno
apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente
registrazione relativamente all'art. 6, comma 1, con esclusione
della parola "complessiva"; hanno ammesso al visto ed
alla conseguente registrazione l'art. 8, con esclusione delle
parole "Con il regolamento interno" e con esclusione
del comma 2
Registrato alla
Corte dei conti il 22 gennaio 1999, Atti di Governo, registro n.
116, foglio n. 5.
|