Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati
e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al
comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti
ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 15
Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da
adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al
comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del
settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei
dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di
ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del ministro della
Sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di
Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari
pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni
sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un
unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina
generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari
di trattamento;
b) validità nei confronti di più titolari di trattamento,
del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per
conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla
richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di
farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina
generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di
prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di
trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per
effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter,
l'informativa e il consenso possono intervenire
successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del
presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai
medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia
garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1
disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis,
della legge.
1-quater. In caso di incapacità di
agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di
intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato
nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di
organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente
la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da
un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1
è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei
dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui
sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art. 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato
e all'autorizzazione del Garante,nonché il limite previsto
dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei
dati di cuiagli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del
diritto di cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitè
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma
restando la possibiltà di trattare i dati relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato o
attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con
il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta
del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia
stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed
è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante
può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3
sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati
personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente
legge che attengono all'esercizio della professione di
giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai
soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del personale
dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante
definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento
secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in
servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per
gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma
6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorit` amministrative indipendenti,
al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di
entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di
cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio.
Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra
il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio
regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite
di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello
delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il
funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione
dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti
dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In
aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non
superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio
del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite
ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui
all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di
cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento
può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.